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Il voto alle donne: la “piccola dimenticanza” nel decreto di concessione

Nonostante il numero, piuttosto esiguo, le prime deputate della storia d’Italia diedero un contributo significativo nella definizione della legge fondamentale dello Stato, specialmente le quattro che presero parte ai lavori della “Commissione dei 75” e cioè la socialista Angiolina Merlin, la democristiana Maria Federici, le comuniste Nilde Iotti e Teresa Noce. di Michele Strazza

di Michele Strazza | 30 Maggio 2022

Il 2 giugno si festeggia la nascita della Repubblica Italiana. Il 2 giugno 1946, infatti, gli italiani con almeno 21 anni di età furono chiamati alle urne per il referendum tra monarchia e repubblica e per l’elezione dei componenti dell’Assemblea Costituente. Alla consultazione elettorale per la prima volta parteciparono anche le donne

Prima del 1945 in Italia erano stati fatti vari tentativi per concedere alle donne il diritto di voto.

Già nel febbraio del 1860 Benedetto Cairoli aveva presentato un disegno di legge sull’allargamento del voto amministrativo al gentil sesso e, tra il 1863 e il 1876, più volte il Parlamento si era occupato del voto alle donne.

Nel 1880 fu Depretis a riproporre l’estensione del voto amministrativo ma anche quella volta l’iniziativa venne respinta. Nel 1881 si propose il voto di tutti i maggiorenni, uomini e donne. Di nuovo un nulla di fatto e lo stesso avvenne 7 anni dopo.

Col nuovo secolo Giolitti istituì una commissione parlamentare ad hoc che, nonostante 3 anni di lavoro, dal 1907 al 1910, giunse alla conclusione di lasciare le cose come stavano “per ragioni di politica e di opportunità”.

Solo nel 1919 la Camera approvò (174 Si contro 55 No) l’accesso al voto dell’altro sesso ma lo scioglimento della stessa prima dell’approvazione del Senato fece decadere il tutto.

Anche Mussolini, maschilista per eccellenza, inizialmente aveva fatto finta di occuparsi della questione. Nel 1924, infatti, il Ministro agli Interni Federzoni presentò un disegno di legge “sull’ammissione delle donne all’elettorato amministrativo” che riprendeva il precedente D.D.L. n. 2121 del 1923 decaduto per la fine della XXVI Legislatura.

La proposta di Federzoni riguardava le donne con almeno 25 anni, munite di licenza elementare, che pagavano tasse non inferiori a lire 100 annue, nonché le decorate al valor militare, le madri e vedove dei caduti in guerra.

Escluse dal voto rimanevano le prostitute mentre una ulteriore limitazione era previsa per le donne eleggibili. Queste ultime, infatti, non potevano candidarsi alle cariche di Sindaco, Assessore, né potevano ricevere altri importanti incarichi amministrativi.

Approvata la legge, questa, pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1925, non esplicò mai i suoi effetti perché le elezioni amministrative vennero abolite l’anno dopo dalla normativa che introdusse la figura del Podestà.

Il 31 gennaio 1945, dunque, il Consiglio dei Ministri, presieduto da Ivano Bonomi, approva lo schema di un decreto che riconosce finalmente alle donne il diritto di voto.

Il decreto si componeva di soli 4 articoli:

Art. 1. Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495. Art. 2. E’ ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni. Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944. Art. 3. Oltre quanto stabilito dall’art. 2 del decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell’art. 354 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635. Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” del Regno.

La stranezza fu la “piccola dimenticanza” contenuta nel provvedimento normativo, quasi a conferma della scarsa attenzione per il tema da parte della classe politica. In esso, infatti, non si faceva alcun accenno all’eleggibilità delle donne per la quale si dovrà attendere, a più di un anno di distanza, l’art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946 (G.U. n. 60 del 12 marzo 1946).

L’estensione del diritto di voto fu, in realtà, una “mossa anticipata a sorpresa” mentre le donne si accingevano ad una mobilitazione straordinaria indetta per il mese di febbraio, la c.d. “settimana per il voto”. L’iniziativa era stata decisa nella riunione tenutasi a Roma il 25 ottobre 1944 e indetta dall’UDI. Vi parteciparono anche le rappresentanti del Comitato Femminile DC, del Gruppo Femminile del Partito Repubblicano, dei Centri Femminili dei Partiti Comunista, Socialista, d’Azione, Liberale, Sinistra Cristiana, Democrazia del lavoro e dell’Associazione “Pro Suffragio” della Federazione Italiana Laureate e Diplomate (FILDIS).

In quell’occasione venne costituito il “Comitato Pro Voto” per “ottenere il riconoscimento del diritto della donna a occupare posti di responsabilità nelle Amministrazioni Pubbliche” e per “svolgere una vasta opera di propaganda e suscitare una larga corrente di appoggio per l’estensione del diritto di voto ed eleggibilità alla donna”, con l’impegno a formare analoghi comitati nelle province dell’Italia liberata.

Fu, dunque, nella primavera del 1946 che le italiane votarono per la prima volta nelle consultazioni amministrative parziali per i consigli comunali e provinciali, ma fu il 2 giugno sempre del 1946 che la partecipazione delle donne al voto assunse il significato di un evento storico, anche se, è inutile negarlo, furono pochissime le donne candidate.

Se, infatti, concentriamo l’attenzione sui tre partiti che riscossero maggiori consensi (DC, PSIUP e PCI) essi presentarono complessivamente solo 110 donne, pari al 6,5% dei candidati. La percentuale cala ancora di più se si guarda a coloro che vennero elette perché esse rappresentarono il 4,6% di tutti gli eletti dei tre partiti.

Una piccola pattuglia di 21 donne (pari al 3,7% dei Costituenti) entrò, dunque, nell’Assemblea Costituente. Esse erano 9 comuniste (Adele Bei, Nadia Gallico Spano, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angiola Minella, Rita Montagnana Togliatti, Teresa Noce Longo, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi), 9 democristiane (Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter Jervolino, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Maria Nicotra, Vittoria Titomanlio), 2 socialiste (Bianca Bianchi e Lina Merlin), 1 dell’Uomo Qualunque (Ottavia Penna Buscemi) .

Nonostante il numero, piuttosto esiguo, le prime deputate della storia d’Italia diedero un contributo significativo nella definizione della legge fondamentale dello Stato, specialmente le quattro che presero parte ai lavori della “Commissione dei 75” e cioè la socialista Angiolina Merlin, la democristiana Maria Federici, le comuniste Nilde Iotti e Teresa Noce.

Il loro apporto alla nascita della Costituzione non fu ispirato da uno sterile “rivendicazionismo di genere” ma dalla consapevolezza che lo sviluppo della società dovesse passare inesorabilmente per l’allargamento dei diritti di cittadinanza alla popolazione femminile, per la costruzione di una vera democrazia compiuta nel nostro Paese.

Michele Strazza

Pubblicato in : EditorialeTag: anni, classe politica, commissione, consiglio dei ministri, consultazione, costituzione, de gasperi, decreto legislativo, democrazia, elezioni, italia, lavoro, legge elettorale, legislatura, madri, mussolini, parlamento, referendum, repubblica, repubblica italiana, roma, sviluppo, tasse

Info Michele Strazza

Michele Strazza è Docente di diritto internazionale Istituto Universitario SSML Basilicata

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