
I Giudici della Sezione Immigrazione del Tribunale di Roma hanno rimesso alla Corte di Giustizia Europea il trattenimento di sette migranti, soccorsi in mare fuori dei confini italiani, che il Governo intendeva trasferire in Albania nei centri di Giader. La remissione è stata fatta ponendo quattro quesiti che chiedono ai Giudici UE di chiarire se vi sia contrasto tra la definizione di Paesi sicuri emergente dalla disciplina sovranazionale e quella il decreto legge del 23 ottobre scorso emanato in materia dal Governo Italiano. Tale rinvio nega la convalida dei fermi e perciò equivale ad una bocciatura della norma quanto ai suoi effetti immediati.
Quest’atto compiuto dalla Sezione Immigrazione configura un passaggio di estrema gravità dal punto di vista politico costituzionale italiano. Non per la remissione in sé , quanto per la romanzesca a motivazione esplicitata nell’atto stesso. Infatti nella nota di accompagnamento la Presidente della Sezione scrive che “i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell’Unione europea (…) che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile”. Un’affermazione tipica di chi tenta di far credere che esista già un’UE compiuta quale soggetto sovranazionale. Il che non è affatto vero, visto che in settori primari, quali proprio la politica estera e poi il fisco – e purtroppo si può agevolmente proseguire – non sussiste alcuna pattuizione comune che consenta di andare oltre la singolarità degli stati membri.
Il ruolo della Corte di Giustizia UE, come da essa stessa riassunto, consiste nell’interpretare il diritto dell’UE per garantire un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, nel dirimere le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni UE, nel chiarire come interpretare una normativa UE, nello stabilire se una normativa o prassi nazionale sia compatibile con il diritto dell’UE. Tutte attività che presuppongono l’ esistenza a monte di un diritto UE, vale a dire di una normativa votata dal Parlamento Ue e ratificata dai vari Parlamenti nazionali. Se non ci sono questi due atti, non esiste una norma europea. Ed è appunto quest’ultimo lo stato di fatto effettivo. Insomma, l’UE non è uno stato sovraordinato alla Costituzione italiana. E’ un processo in corso di unificazione secondo le norme di procedura democratica imperniate sui cittadini.
Stando così le cose, il motivo per il ricorso alla Corte di Giustizia UE è un tentativo di raggiro. Per di più, un tentativo non piovuto dal cielo. E’ funzionale all’evitare che maturi la partecipazione dei cittadini e di fatto vuol rafforzare il potere elitario che pretende di governare senza tener conto dei loro bisogni e dei loro desideri. Perché qui sta il nodo. Una politica estera comune non esiste ancora perché nessun cittadino UE, né direttamente né tramite i rappresentanti parlamentari, ha votato al riguardo. E non la fa esistere sorvolare sulla circostanza che ad oggi il definire uno stato sicuro è una evidente scelta di politica estera fatta da ciascun paese membro che nessuna direttiva verticistica può imporre (e neanche essere surrogata dai cosiddetti diritti di asilo universali).
Non esistendo la politica estera UE, la scelta di rimettere alla Corte di Giustizia UE la valutazione di come vadano definiti gli stati sicuri, è un gioco di prestigio per eludere la fondamentale questione politica del voto dei cittadini. E un simile gioco di prestigio stride con la professionalità dei Giudici protagonisti.
Raffaello Morelli

Il rinvio alla Corte di Giustizia dell’UE da parte del Tribunale di Roma apre un dibattito importante sui limiti della sovranità nazionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo. La questione non riguarda solo la definizione di “Paese sicuro”, ma anche l’equilibrio tra le competenze nazionali e l’applicazione uniforme dei principi stabiliti dall’Unione Europea.
Mentre è legittimo interrogarsi sull’interpretazione di norme europee, è altrettanto fondamentale riconoscere che il diritto dell’UE è vincolante per tutti gli Stati membri, specialmente quando si tratta di diritti fondamentali come la protezione internazionale e il divieto di respingimento. In un contesto così delicato, affidarsi alla Corte di Giustizia garantisce un chiarimento giuridico che può rafforzare la certezza del diritto, anziché indebolirla.
La sicurezza e il diritto d’asilo sono temi sensibili, ma non possono essere affrontati esclusivamente in chiave nazionale. L’interdipendenza tra Stati membri richiede un dialogo costante tra istituzioni nazionali ed europee per trovare soluzioni che rispettino tanto la sovranità quanto i diritti umani. Questo rinvio, pur controverso, rappresenta un’opportunità per fare chiarezza su una questione cruciale, promuovendo una gestione migratoria più coerente e rispettosa degli standard internazionali.
Avv. Fabio Loscerbo