
Attività non illegale ma nemmeno regolamentata, così da restare nell’opacità delle attività nascoste, essa è comunque riconosciuta dal fisco come fonte di reddito, cosicché chi ad essa si dedica può, anzi deve, pagare le tasse sui proventi ricevuti.
Basterebbe che Befera, o chi per lui, rispondesse così alla escort Efe Bal che in questi giorni ha “animato” le vie di Milano affinché i guadagni della sua attività non siano considerati frutto di evasione. Arrivata a denudarsi davanti al Corriere della Sera perché ritiene di non poter pagare le tasse sul suo lavoro mentre, nel frattempo, le viene inflitta una multa di mezzo milione di euro per evasione, data la sua “accorata” reazione si desume che non le abbiano ancora chiarito all’Agenzia delle entrate quale sia il trattamento fiscale della sua professione.
Eppure sarebbe facile per l’Agenzia risponderle con le parole ormai chiare della giurisprudenza, e dirle che l’arte del meretricio, se non ha rilevanza come tale nel diritto privato, è comunque un “lavoro” ai fini fiscali, cosicché i proventi che da essa provengono possono, anzi devono, essere assoggettati a imposta.
A questo compromesso tra attività legale, non regolamentata ma comunque soggetta al fisco sono giunti i giudici tributari e la corte di Cassazione almeno dal 2010. Dapprima la Suprema Corte ha statuito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione economicamente valutabile. Si tratta di una sentenza per certi versi storica, in quanto contraria all’idea, accolta fino ad allora anche dalla giurisprudenza tributaria, per cui l’attività di prostituzione non potesse essere soggetta a tassazione in quanto frutto di uno stile di vita discutibile. Da allora la Cassazione ha invece stabilito che le prestazioni sessuali, pur essendo un’attività “discutibile sul piano morale”, non potessero essere ritenuta illecite e quindi dovessero essere imponibili, anche per motivi di giustizia sociale e fiscale. Un anno dopo, la Corte tornava a ribadire la sottoponibilità dei redditi da prostituzione a esazione fiscale chiarendo, peraltro, che la tassabilità dei redditi prescinde dalla natura lecita o illecita delle attività che li hanno generati e iniziando pure a identificare nei “redditi diversi” da lavoro autonomo la categoria fiscale a cui ricollegarli, rendendoli così soggetti ad IVA. Un’ultima sentenza del 2013 confermava l’orientamento della Cassazione, con evidenti conseguenze sul piano dell’esigibilità delle tasse da parte dell’erario ma anche della possibilità di iscrizione all’INPS a fini contributivi. Certo i proventi da prestazioni sessuali non hanno una categoria specificamente dedicata a fini IVA, e possono confluire, appunto, in quella residuale dei redditi diversi, con buona pace di chi, tra coloro che esercitano tale mestiere, vorrebbe vi sia un riconoscimento specifico, ma quanto a pagarle, le tasse, nulla osta.
Se tutto sembra così chiaro, è solo per esibizionismo che una escort sta chiedendo l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate per sapere come pagare le tasse? Forse sì, ma forse dipende anche dal fatto che, per attività “di confine” come quella di meretricio, a cavallo tra legalità e contrarietà a buon costume, vi è stata sempre confusione sotto il profilo penale, civile e anche tributario. Eppure, come detto, basterebbe che alla protagonista delle proteste milanesi venga chiarito cosa sia e come debba essere fiscalmente trattato il reddito meretriciale perché siano tutti accontentati: chi, come la costei, chiede spiegazioni; chi, come tutti i contribuenti, chiede equità fiscale; e chi, come l’amministrazione fiscale, recupera gettito erariale.
Sempre che per quest’ultima non sia più vantaggioso riscuotere, insieme all’imponibile recuperato, anche le sanzioni irrogate.

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