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Guida sotto effetto della cannabis, fra tossicologia e giurisprudenza

di Fabio Clauser | 26 Gennaio 2020

Uno degli argomenti sostenuti da chi si oppone alla legalizzazione dell’uso ricreativo della cannabis è un asserito e potenziale aumento dei pericoli stradali.
Alcuni tossicologi si sono posti il problema di verificare le conseguenze dell’uso della cannabis sulla guida e la durata degli effetti deleteri nel tempo con risultati tranquillizzanti (https://droghe.aduc.it/articolo/cannabis+legale+usa+guidare+veicolo+col+thc+nel_30361.php ).
Il tema riguarda ovviamente anche l’uso della cannabis terapeutica atteso che i consumatori potrebbero essere privati dell’uso della patente dalle commissioni mediche.
Il problema più grave è che, a prescindere dalla distinzione fra l’uso terapeutico e ricreativo della cannabis, se venisse riscontrata una positività alle analisi durante un controllo, al conducente potrebbe essere contestata la contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti che costituisce un reato severamente punito (https://salute.aduc.it/articolo/guida+stato+ebbrezza+stato+alterazione+uso_30529.php )
Ma è necessaria qualche puntualizzazione.
È notorio che le analisi di campioni biologici, sangue ed urine, possono dare risultati positivi anche nel caso in cui l’effetto della alterazione si sia ormai estinto.
In particolare, per quanto riguarda le urine, le tracce di THC possono residuare per oltre 15 giorni, ma gli effetti comportamentali che possono influire sull’abilità di guida svaniscono in breve tempo, nel giro di poche ore.
Anche le analisi del sangue, seppure più precise, rischiano di non essere univoche.
D’altra parte, la fattispecie di guida sotto l’influenza di stupefacenti non prevede nessuna soglia “di positività” oltre la quale è configurabile il reato, a differenza del reato di guida in stato di ebbrezza.
Ecco dunque che alcuni principi di tossicologia sono stati recepiti dalla giurisprudenza italiana.
Già nel 2004 la Corte Costituzionale aveva chiarito (con l’ordinanza n. 277) che la fattispecie di guida in stato di alterazione (art. 187 c.s.) è costituita dal concorso di due elementi qualificanti: “Da un lato lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall’altro, l’assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione, per l’accertamento del quale (…) non è sufficiente la mera osservazione o la descrizione di una determinata sintomatologia, ma è necessario il riscontro di idonee analisi di laboratorio”.
In altre parole, il fatto che le analisi siano positive non è un elemento sufficiente per essere condannati, come non è sufficiente un comportamento anomalo (o altri sintomi) non affiancato da analisi tecniche.
Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha recepito questa impostazione in numerose pronunce.
In particolare si è più volte affermato che, per giungere alla affermazione della responsabilità penale, non è sufficiente provare l’assunzione di stupefacenti precedente alla guida, ma è altresì necessario raggiungere la prova di un attuale stato di alterazione determinato da tale assunzione.
D’altra parte, le sostanze stupefacenti, a differenza dell’alcool (che viene velocemente assorbito dall’organismo) lasciano tracce che permangono nel tempo e “l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione per tale causa” (cfr. Cass. Pen. Sez. IV n. 16949/2015 e Cass. Pen. Sez. IV n. 12409/2019).
Ma allora come può essere provato che lo stato di alterazione sia in corso al momento della guida e che sia causato proprio dalla assunzione degli stupefacenti?
Raggiungere la prova non è semplice, come d’altra parte risulta dalla pacifica giurisprudenza in materia. Normalmente lo stato di alterazione deve essere verificato dalle forze dell’ordine, sulla base del comportamento tenuto dal conducente al momento del controllo, sulla base della condotta di guida o sulla base di altri sintomi evidenti. I comportamenti devono però essere assolutamente anomali e, ad esempio, non può essere ritenuto sufficiente per giustificare una condanna il semplice nervosismo o l’atteggiamento sospetto non meglio definito, né può essere ritenuta dirimente una camminata “barcollante” (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, n. 41875/2018)
In conclusione.
Sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte il reato di guida in stato di alterazione psico fisica determinato dall’uso di stupefacenti non è riscontrabile automaticamente, sulla base delle semplici analisi positive, ma è necessario che ricorra anche la prova di uno stato di alterazione determinato dall’uso di stupefacenti.
Lo stato della giurisprudenza potrebbe, a nostro avviso, aiutare ad orientare le commissioni mediche allorché si trovino a dover valutare il rilascio della patente di guida ai soggetti che, per necessità, debbano far uso di cannabis terapeutica.
Se è vero che nessuno può guidare in stato di alterazione per innegabili ragioni di sicurezza, è altrettanto vero che chiunque deve avere il diritto di guidare quando gli effetti collaterali dei farmaci assunti tempo prima non sono riscontrabili.

Fabio Clauser, legale, consulente Aduc
https://www.aduc.it/info/clauser.php

 

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, assunzione, consumatori, corte costituzionale, effetti collaterali, giurisprudenza, giurisprudenza italiana, usa

Info Fabio Clauser

legale, consulente Aduc

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