Lo scorso 14 marzo la Corte di
Giustizia europea, con una sentenza su un caso tedesco (C-449/17), ha fatto
chiarezza sull’obbligo, per le autoscuole, di includere l’Iva nelle loro
richieste di pagamento per i servizi che erogano all’utenza. L’Agenzia italiana
delle Entrate, che non aveva mai avanzato pretese per una sua sbagliata
interpretazione della norma del 1972, si è subito mossa chiedendo il pagamento
dell’Iva per gli ultimi cinque anni, non prescritti. Facile prevedere che ci
sarebbe stato un effetto ricaduta delle autoscuole sugli utenti e un “massacro”
di corsi e ricorsi. Noi, tra gli altri, abbiamo chiesto un intervento
legislativo a sanatoria (1). Che è arrivato.
Ma sono cominciate le “baruffe chiozzotte” di
interpretazione del testo con l’Agenzia delle Entrate che si è messa in prima
fila per cercare di “succhiare” il più possibile a chi, ovviamente, si era
comportato per essere in regola con la legge.
Diverse autoscuole, vista la sentenza della
Corte di Giustizia, dallo scorso 14 marzo hanno cominciato a caricare l’Iva
sulle loro fatture. Il provvedimento legislativo, che entrerà in vigore il 1
gennaio 2020, ha una sanatoria per i mancati versamenti Iva non effettuati in
precedenza. Quindi, anche coloro che, pur in assenza di una norma italiana ma
in virtù della sentenza della Corte di Giustizia (autorità giudiziaria oltre la
quale non c’è nulla e ai cui dettami tutti i Paesi comunitari si devono
uniformare) hanno cominciato a versare l’Iva dallo scorso 14 marzo, dovrebbero
rientrare in questa sanatoria ed essere rimborsati.
Non è invece così per l’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento approvato prevede il pagamento dell’Iva al 22% da parte delle
autoscuole a partire dal 1 gennaio 2020 “sono fatti salvi i comportamenti
difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione…”. Secondo la nostra Agenzia il comportamento
difforme riguarda quello contrario alla nuova norma, cioé le autoscuole che
hanno versato l’Iva a partire dal 14 marzo… e quindi nessun rimborso. Ma
secondo alcuni membri delle commissioni parlamentari che hanno varato la norma,
il “comportamento difforme” si riferisce a quello contrario alla sentenza della
Corte di Giustizia, quindi quello di chi, al contrario di quanto stabilito
dalla stessa Corte, non ha versato l’Iva: chi non ha pagato l’Iva dalla data
della sentenza della Corte (14 marzo) all’entrata in vigore della norma (1
gennaio 2020), il periodo di vacatio-legis, è fatto salvo. Se così non fosse
ci sarebbe un ingiustificato arricchimento da
parte dell’Erario. Ora, di fronte a queste due interpretazioni sarà necessario
un emendamento interpretativo (2). Vedremo come finirà.
Quel che rimane, e con molta evidenza e
amarezza, è il comportamento e la pretesa dell’Agenzia delle Entrate. Agenzia
che, nonostante dal 1972 sia stata responsabile della cattiva interpretazione e
applicazione della norma, e nonostante nel momento di vacatio-legis sia subito
partita in quarta nella sua pretesa di arretrati dopo la sentenza, oggi si
affida ad interpretazioni cavillose per cercare di succhiare soldi alle
autoscuole. E si tratta proprio di “succhiare” visto che la sua pretesa è
rivolta solo ai virtuosi che, non sapendo che fare, hanno preferito
“abbondare”.
Evidenza ed amarezza che non ci deve stupire se
poi abbiamo contribuenti sempre propensi a venir meno ai propri obblighi
fiscali e legislatori che sono convinti di rimediarvi con galera et similia.
1 –
https://www.aduc.it/comunicato/autoscuole+iva+ritroso+ricadute+sugli+utenti+urge_29988.php
2 – grazie al quotidiano Italia Oggi per la sua
informativa di oggi
Vincenzo
Donvito, presidente Aduc

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