Dal 1
Novembre 2019 sarà possibile per il consumatore accedere alle proprie fatture
elettroniche su un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate
collegata alla dichiarazione precompilata e denominata “Fattura elettronica”
(1).
Per poter fruire del servizio è però necessario
manifestare la propria volontà di adesione entro il 31 Ottobre 2019, attraverso
una procedura telematica accessibile dalla pagina Soggetti consumatori
finali – Utente Persona Fisica che accede per sé stesso – Come aderire /
recedere per il servizio di consultazione delle fatture ricevute (2) tramite le
credenziali Entratel/Fisconline o di identità digitale SPID o CNS. Può essere
utilizzata, in alternativa, l’applicazione “dichiarazione
precompilata”.
In mancanza di pre-adesione non sarà possibile
consultare le fatture dopo il 1 Novembre e i dati, temporaneamente archiviati
dall’Agenzia, saranno cancellati.
Ricordiamo che la fattura elettronica NON è
obbligatoria per il consumatore ma se richiesta deve essere emessa
(elettronicamente) e consegnata in formato cartaceo o digitale (la cosiddetta
“copia di cortesia”). L’elemento determinante, sia per il rilascio che per
la consultazione, è il codice fiscale.
Facciamo anche presente che per il consumatore
non è nemmeno obbligatorio registrarsi e scaricare le fatture dal sito AE,
perché la “copia di cortesia” è perfettamente valida e del tutto
sufficiente per qualsiasi utilizzo. Si tratta comunque, a nostro avviso, di una
comoda opportunità.
(1) Provvedimento Agenzia delle Entrate del
30/5/2019 (prot.164664/2019) che modifica in ultimo il Provvedimento del
30/4/2018 sulle regole della fatturazione elettronica
(2) https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=196,E=0000000000136051033,K=4149,Sxi=6,Case=Ref(Adesione_Recesso_B2C_Consultazione_FE)
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento
normativo

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