Il 27 febbraio del 2017 moriva Dj Fabo. Aiutato da Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, a raggiungere la Svizzera per ricorrere all’aiuto medico alla morte volontaria (c.d. “aiuto al suicidio”). Dopo un lungo iter processuale, iniziato con l’autodenuncia di Cappato a seguito della sua disobbedienza civile, la Corte Costituzionale con la sentenza 242\2019 ha dichiarato incostituzionale il divieto di aiuto al suicidio (art. 580 cp) nei soli casi in cui l’aiuto è fornito ad una persona malata in determinate condizioni accertate da una struttura pubblica del SSN previo parere del comitato etico. Dopo le numerose sollecitazioni della Consulta al Parlamento affinché legiferasse sul tema, la Camere dei Deputati ha avviato la discussione di una proposta di legge sul fine vita, che però, senza adeguati emendamenti, rappresenterebbe un passo indietro rispetto a quanto ottenuto con la sentenza sul caso Cappato\Dj Fabo.
“Se la legge attualmente in discussione alla Camera sul c.d. “suicidio assistito” (“Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, targata Pd e M5S) fosse approvata senza modifiche, le persone nelle condizioni di Fabiano rischierebbero di vedersi negare quell’aiuto medico a morire senza soffrire che è invece attualmente legale grazie alla sentenza “Cappato – Dj Fabo” della Corte costituzionale, hanno dichairato Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente Tesoriere e Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, “Se infatti immaginassimo di apllicare la legge in discussione a un caso come quello di Fabo, la verifica della “sofferenza psicologica intollerabile” (prevista come condizione indispensabile nel disegno di legge, ma non nella sentenza della Consulta) avrebbe potuto rappresentare un ostacolo, nonostante avrebbe superato la verifica relativa alle sofferenze fisiche, legate alla sua condizione di tetraplegia e cecità. Infatti, non è detto che una sofferenza psicologica insopportabile sia necessariamente presente nei malati irreversibili.Aver introdotto questo requisito in combinato disposto con le sofferenze fisiche, sembra più una trappola per negare alla persona malata la libertà di scelta che una condizione di tutela.

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