
La sentenza della Corte di Cassazione sulla liceità di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche è stata da alcuni definita ‘pilatesca’. A me pare che così si faccia un torto postumo al prefetto romano della Giudea; una definizione più vicina al vero potrebbe essere quella di ‘anguillesca’. Si tratta infatti di una sentenza che, appena si cerca di afferrarla nel suo significato, sguscia via da tutte le parti.
Quale è infatti il nodo della sentenza? Lo si trova in questo passo: «L’aula può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso cercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi». In altre parole la decisione se esporre o no il crocifisso è demandata a ogni singola scuola (o a ogni singola classe?) con una singolare estensione del principio di autonomia che trasforma la scuola italiana in una costellazione di tante repubblichette in ognuna delle quali vige un criterio diverso. Se poi vi venisse voglia di chiedere con quale metodo verrà presa la decisione, niente paura: i dotti componenti della Cassazione hanno pronta la risposta: “un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni diverse”. Che vuol dire? Che il crocifisso si espone tre volte la settimana e due no; oppure che lo si espone nella prima parte della mattinata e non nella seconda? Né si può escludere che, una volta entrato in vigore questo sistema, i genitori cattolici, soprattutto nella scuola dell’obbligo, cerchino di iscrivere i loro figli nelle scuole che espongono il crocifisso, e di conseguenza si comportino, in senso opposto, i genitori laici.
A questi non sense si è esposta la Suprema Corte di Cassazione, dando un ulteriore colpo, se ce n’era bisogno, alla credibilità della magistratura italiana, soprattutto nei suoi gradi più alti. In realtà una risposta al quesito che era stato posto c’era ed era molto semplice ed è praticata i molti Paesi. Se l’Italia non è uno Stato confessionale – e su questo a parole sono tutti d’accordo, perfino le gerarchie vaticane – nelle scuole, come in qualunque altro edificio pubblico, dovrebbero essere esposti solo i simboli della Repubblica e, eventualmente, quelli degli altri enti pubblici territoriali: Regioni e Comuni. Questo non significa vietare l’uso personale di simboli religiosi, in qualunque modo essi si presentino: indossare una collanina con un crocifisso o l’effige di un santo, indossare la kippah, usare il velo islamico, naturalmente nei limiti delle leggi di pubblica sicurezza che prescrivono la riconoscibilità della persona: tutte queste manifestazioni di appartenenza religiosa non possono essere soggette a restrizioni. D’altra parte già oggi si è andati ben oltre con l’uso del proprio corpo per ostentare per mezzo dei tatuaggi l’adesione
a questo o a quel principio, religioso o meno.
Massima libertà perciò nella manifestazione individuale del proprio pensiero. Ma nessun compromesso sulla laicità dello Stato, in particolare quando assume le forme grottesche sancite dalla Corte di Cassazione.
Valentino Baldacci (www.vocerepubblicana.it)

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