Una problematica decisamente importante, e finora purtroppo scarsamente considerata, che l’attuale pandemia da Covid-19 ha fatto emergere riguarda la diversità di trattamento all’interno del disposto dell’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 tra i soggetti fatti destinatari delle misure cautelari reali dei sequestri preventivi e i soggetti interessati da sequestri conseguenti a perquisizioni.
Per i procedimenti penali a carico dei primi, l’art. 83 del d.l. 18/2020 esclude, al disposto del n. 2 della lettera b del comma terzo, la sospensione del decorso dei termini delle indagini preliminari o comunque del compimento di qualsiasi attività (senza tacer della prescrizione).
Evidente appare che tale disposizione normativa risulti funzionale a scongiurare il verificarsi di pregiudizi nei confronti di persone private di beni propri o comunque di propria disponibilità nelle more di un’eventuale condanna definitiva, indi presunti innocenti ex art. 27 comma secondo della Carta Costituzionale, i quali giustamente non possono essere sottoposti a un sacrificio ablatorio delle proprie facoltà dominicali oltre una ragionevole tempistica già predeterminata dalla legge.
Ambedue le divisate tipologie di sequestro sono infatti accomunate da un vincolo di indisponibilità delle cose che ne siano oggetto.
Tale importante problematica potrebbe esser ben risolta introducendo, nel disegno di legge di conversione del d.l. 18/2020 (S. 1766, già approvato dal Senato e in esame alla Camera dei Deputati), il disposto del n. 4 della lettera b del comma terzo dell’art. 83.
Questa potrebbe essere la formulazione:
4) procedimenti nei quali siano stati effettuati
sequestri a seguito di perquisizioni.
Un siffatto emendamento allontanerebbe anche il rischio della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione normativa nella parte in cui essa non includa detti procedimenti tra quelli non sottoposti a sospensione dei termini delle indagini preliminari e di compimento di qualsiasi attività nonché di prescrizione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti fatti destinatari delle misure cautelari reali dei sequestri preventivi e i soggetti interessati da sequestri conseguenti a perquisizioni, in violazione delle disposizioni dell’art. 3 e del comma secondo dell’art. 111 della Costituzione.
Diversamente si assisterebbe a un diverso trattamento di due situazioni omogenee caratterizzate dall’impressione di vincoli reali di indisponibilità non differenziabili sul piano sostanziale: il soggetto fatto destinatario di un sequestro preventivo vedrebbe la spedita prosecuzione del procedimento penale di propria afferenza, che manterrebbe pertanto una ragionevole durata secondo le tempistiche massime di legge, così da lenire il disagio dell’indisponibilità dei beni sequestrati; il soggetto interessato da sequestro a seguito di perquisizione, invece, sarebbe costretto a restare senza i beni sequestrati per un tempo inspiegabilmente superiore, così da subire un processo già a monte connotato da una potenziale maggiore durata.
E, ancora, si sottolinea la necessità di includere nell’elenco dei procedimenti da trattare sempre e comunque a convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del disposto del comma terzo dell’art. 321 del Codice di Procedura Penale; in essi, infatti, risiede l’imprescindibilità della continuità della garanzia del controllo giudiziale su diritti fondamentali della persona umana.
Mario Tocci (avvocato e docente universitario)

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