• Passa al contenuto principale
  • Skip to after header navigation
  • Skip to site footer

Iscriviti alla newsletter

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Pensalibero.it, Informazione laica on line

Pensalibero.it, Informazione laica on line

Quotidiano on line indipendente di area laica dove parlare di politica e tanto altro

  • Editoriali
  • Primo piano
  • Cultura ed eventi
  • Blog
    • AttuoPoesia (L’attualità letta dalla Poesia)
    • CornerBlog
    • Metamorfosi
  • Dossier

  • Editoriali
  • Primo piano
  • Cultura ed eventi
  • Blog
    • AttuoPoesia (L’attualità letta dalla Poesia)
    • CornerBlog
    • Metamorfosi
  • Dossier

Coronavirus. La richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione commerciale

di Smeralda Cappetti | 23 Marzo 2020

Il DPCM del 09.03.2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le restrizioni previste per le “zone rosse” disponendo la chiusura obbligatoria di moltissime attività aperte al pubblico, che, in aggiunta alla severa limitazione negli spostamenti prescritta dal Governo, ha lasciato migliaia di commercianti in gravi difficoltà economiche, attività di servizi e del terziario improvvisamente chiuse o senza lavoro, sempre più aziende costrette a fermare il ciclo produttivo. Tale situazione presumibilmente perdurerà per ancora molte settimane, fatta salva l’emanazione di nuove misure urgenti governative sul punto.
Molti conduttori di locali commerciali si trovano pertanto in una situazione di emergenza anche per l’adempimento contrattuale delle proprie obbligazioni, considerata la drastica, fulminea ed inattesa contrazione e importante diminuzione delle proprie entrate in questa difficile situazione emergenziale.
Tale attuale drammatica situazione potrebbe ricadere nell’ipotesi di impossibilità sopravvenuta, che libera il debitore dall’obbligazione in quanto integra i requisiti previsti dall’art. 1256 c.c., ossia l’impossibilità in tal caso è sopravvenuta, ovvero si è verificata dopo che è sorta l’obbligazione; oggettiva, è indipendente dalle condizioni personali e/o organizzative del debitore; assoluta, l’impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo; non imputabile, l’impedimento non deriva da dolo o colpa del debitore; temporanea, in questo caso il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento.
E’ possibile quindi per il conduttore invocare il combinato disposto delle norme del codice civile di cui agli artt. 1218 (non responsabilità nel ritardo della prestazione a causa dell’impossibilità non imputabile al debitore), 1256 (impossibilità sopravvenuta), 1258 e 1464 (riduzione della prestazione per prestazione parzialmente impossibile).
Tuttavia, va precisato che nella locazione commerciale, i divieti disposti dai DPCM in ordine all’emergenza sanitaria, non incidono sulla prestazione principale del locatore, ovvero la messa a disposizione di locali idonei all’uso che ne è consentito ai sensi del contratto. Essi non hanno infatti alcuna attinenza all’immobile in cui si svolge l’attività, alle sue caratteristiche o alla sua idoneità all’uso pattuito.
Del pari non è affatto scontato che, in termini di rigorosa causalità, la chiusura temporanea dell’attività renda impossibile la prestazione principale del conduttore consistente nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. E’ bene infatti ricordare che non è impossibile la prestazione che possa essere adempiuta con la normale diligenza, tanto più alla luce del recente intervento normativo emanato dal Governo con decreto legge del 16 marzo 2020 che prevede che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1″.
Sarà quindi opportuno che il conduttore formalizzi tempestivamente al locatore, con le relative motivazioni, la richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione, adducendo le ragioni di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili), al fine di giungere ad una soluzione conciliativa, fermo restando che sarà comunque rimessa alla discrezionalità del locatore l’accettazione o meno della proposta di riduzione o sospensione.

Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, disposizione, emergenza, governo, lavoro, misure, obbligazioni, soluzione

Info Smeralda Cappetti

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sidebar

Iscriviti alla nostra Community WhatsApp

Ultimi commenti

  • Antonio di Meco su Fermare le macchine per salvare la democrazia
  • Angioletta Massimino su Sánchez chiude il ciclo e porta la Spagna alle urne: la casa fa saltare la maggioranza!
  • Angioletta Massimino su Miccichè, la Corte dei Conti condanna l’ex presidente dell’Ars: oltre 42 mila euro per l’uso dell’auto di servizio
  • Luca Bagatin su Trump e Putin, l’asse dell’arroganza contro un’Europa che non si piega
  • Luca Bagatin su Spagna e Francia in piazza, l’Italia bipopulista: Europa a rischio sfascio…
  • Gianni su Emergenza casa: tra legalità calpestata e la distorsione del welfare nazionale
  • Luca Bagatin su Nobel a Pillay, uno schiaffo alla lotta contro l’antisemitismo
  • Enzo Baccioli (Nuvola Rossa) su Giorgia, credimi: pace impossibile con la jihad
  • Leone Vincenzo su Miccichè, la Corte dei Conti condanna l’ex presidente dell’Ars: oltre 42 mila euro per l’uso dell’auto di servizio

Argomenti

aduc anni berlusconi cina commissione consenso conti costi costituzione crisi democrazia dichiarato elezioni euro europa firenze francia futuro germania giovani governo italia lavoro lega mercato merito milano mondo movimento nato natura notizia parlamento pd persone processo renzi repubblica roma scuola soldi stati uniti sviluppo toscana usa

Gli articoli pubblicati da Pensalibero non sono retribuiti ed il sito non raccoglie pubblicità.
Le foto sono tratte in larga parte da internet attraverso i più diffusi motori di ricerca e considerate di pubblico dominio.
Qualora si ritenessero violati diritti d’autore di immagini qui pubblicate, preghiamo di contattare la redazione (redazione@pensalibero.it) che provvederà a rimuoverle.

Pensalibero.it

REDAZIONE

Direttore Responsabile
ad interim
Cesare Mannucci

Vice Direttore
ad interim
Claudio Tirinnanzi

WebMaster
Claudio Tirinnanzi

redazione@pensalibero.it

Rimani aggiornato

Attraverso la nostra newsletter riceverai settimanalmente tutti i nostri aggiornamenti

Iscriviti ora

Chi siamo

  • Chi siamo
  • Credits
  • Autori
  • Accesso autori

Note

Gli articoli pubblicati da Pensalibero non sono retribuiti ed il sito non raccoglie pubblicità.
Le foto sono tratte in larga parte da internet attraverso i più diffusi motori di ricerca e considerate di pubblico dominio.
Qualora si ritenessero violati diritti d’autore di immagini qui pubblicate, preghiamo di contattare la redazione (redazione@pensalibero.it) che provvederà a rimuoverle.

Copyright 2004 © Tutti i diritti riservati. Iscrizione al Tribunale di Firenze n. 5418 del 21-4-2005. I contributi al sito non sono retribuiti