Il DPCM del
09.03.2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le restrizioni previste
per le “zone rosse” disponendo la chiusura obbligatoria di moltissime attività
aperte al pubblico, che, in aggiunta alla severa limitazione negli spostamenti
prescritta dal Governo, ha lasciato migliaia di commercianti in gravi
difficoltà economiche, attività di servizi e del terziario improvvisamente
chiuse o senza lavoro, sempre più aziende costrette a fermare il ciclo
produttivo. Tale situazione presumibilmente perdurerà per ancora molte
settimane, fatta salva l’emanazione di nuove misure urgenti governative sul
punto.
Molti conduttori di locali commerciali si trovano
pertanto in una situazione di emergenza anche per l’adempimento contrattuale
delle proprie obbligazioni, considerata la drastica, fulminea ed inattesa
contrazione e importante diminuzione delle proprie entrate in questa difficile
situazione emergenziale.
Tale attuale drammatica situazione potrebbe
ricadere nell’ipotesi di impossibilità sopravvenuta, che libera il debitore
dall’obbligazione in quanto integra i requisiti previsti dall’art. 1256 c.c.,
ossia l’impossibilità in tal caso è sopravvenuta, ovvero si è verificata dopo
che è sorta l’obbligazione; oggettiva, è indipendente dalle condizioni
personali e/o organizzative del debitore; assoluta, l’impedimento non può
essere superato con nessuna intensità di sforzo; non imputabile, l’impedimento
non deriva da dolo o colpa del debitore; temporanea, in questo caso il debitore
non è responsabile del ritardo nell’adempimento.
E’ possibile quindi per il conduttore invocare
il combinato disposto delle norme del codice civile di cui agli artt. 1218 (non
responsabilità nel ritardo della prestazione a causa dell’impossibilità non
imputabile al debitore), 1256 (impossibilità sopravvenuta), 1258 e 1464
(riduzione della prestazione per prestazione parzialmente impossibile).
Tuttavia, va precisato che nella locazione
commerciale, i divieti disposti dai DPCM in ordine all’emergenza sanitaria, non
incidono sulla prestazione principale del locatore, ovvero la messa a
disposizione di locali idonei all’uso che ne è consentito ai sensi del
contratto. Essi non hanno infatti alcuna attinenza all’immobile in cui si
svolge l’attività, alle sue caratteristiche o alla sua idoneità all’uso
pattuito.
Del pari non è affatto scontato che, in termini
di rigorosa causalità, la chiusura temporanea dell’attività renda impossibile
la prestazione principale del conduttore consistente nel pagamento del canone
di locazione e delle spese accessorie. E’ bene infatti ricordare che non è
impossibile la prestazione che possa essere adempiuta con la normale diligenza,
tanto più alla luce del recente intervento normativo emanato dal Governo con
decreto legge del 16 marzo 2020 che prevede che “al fine di contenere gli
effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività
d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di
immobili rientranti nella categoria catastale C/1″.
Sarà quindi opportuno che il conduttore
formalizzi tempestivamente al locatore, con le relative motivazioni, la
richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione, adducendo le
ragioni di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali
per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili), al fine di
giungere ad una soluzione conciliativa, fermo restando che sarà comunque
rimessa alla discrezionalità del locatore l’accettazione o meno della proposta
di riduzione o sospensione.
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc

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