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Coronavirus e turismo. Salvato con i soldi di chi ha pagato e non viaggerà?

di Emmanuela Bertucci | 5 Aprile 2020

Riceviamo moltissime lettere di consumatori che hanno pagato un viaggio che non si è tenuto o non si terrà per via dell’emergenza coronavirus. Si tratta allora di capire se potranno ottenere il rimborso di quanto speso o se devono “accontentarsi” di un voucher, un buono per un altro viaggio che magari non potranno o vorranno fare nel prossimo futuro. Spesso non si tratta di piccoli importi.

Le norme emergenziali emanate finora hanno creato grande confusione (1), che i tour operator stanno decisamente cavalcando restituendo molto raramente quanto pagato e distribuendo “voucher” ai mancati viaggiatori. La conversione in legge del decreto “Cura Italia” è quindi l’occasione per “raddrizzare” la situazione, a mente fredda, fuori dall’emanazione in emergenza.

La soluzione sarebbe, peraltro, abbastanza semplice, il codice civile già prevede che in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione quanto pagato debba essere restituito. Basterebbe allora, al più, una norma che statuisca l’ovvio “l’emergenza coronavirus è causa di impossibilità sopravvenuta”, punto.

Purtroppo, invece, gli emendamenti finora presentati al Senato vanno in tutt’altra direzione. Alcuni impongono al consumatore di accontentarsi di un voucher, altri lasciano (al venditore?) l’alternativa fra rimborso e voucher da utilizzare entro un anno dalla data dell’evento o del viaggio precedentemente acquistato.

Chiediamo al legislatore di guardare a quanto sta già accadendo: pochissimi restituiscono quanto pagato, quasi tutti emettono voucher anche quando non è il consumatore a recedere dal contratto (unico caso in cui è prevista l’alternativa del voucher dalle norme emergenziali) ma è l’organizzatore ad annullare il viaggio. Non solo quindi godono di una norma eccessivamente squilibrata in loro favore, ma la “estendono” illegittimamente a tutti i casi. In pratica non rimborsano mai, al consumatore – che è anche cittadino, lavoratore, contribuente, soggetto “beneficiario” del Cura Italia – non viene restituito quanto speso. Inutile allora riconoscere 600,00 euro per il mese di marzo, il voucher baby sitter e simili se poi in quello stesso provvedimento si chiede al cittadino di prestare – molto probabilmente a fondo perduto – i 5.000,00 euro che ha speso per la crociera che non farà al “settore turistico”. E’ profondamente ipocrita.

Ci permettiamo allora di suggerire il nostro emendamento:
“Art. 88
1. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del
Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre, contratti di pacchetto turistico e di soggiorno, contratti di acquisto di titoli di accesso per eventi sportivi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
2. I soggetti acquirenti presentano, entro novanta giorni dalla data dell’evento o della partenza programmata, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando copia del relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede al rimborso del corrispettivo versato.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni con gli stessi precedentemente pattuite e si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.”

Se la norma rimarrà così come è oggi, è evidente che genererà o contenzioso o rassegnazione, da parte dei consumatori, a perdere quanto speso. Quanti entro il prossimo anno potranno permettersi la crociera da 5.000,00 euro? Allora è bene essere chiari, che se la norma resta così come è il “settore” turistico lo sosterranno i consumatori beffati dal Parlamento e i pochi spiccioli di aiuto alle famiglie saranno di fatto una incapiente partita di giro.

(1) https://salute.aduc.it/coronavirus/comunicato/rimborso+viaggi+coronavirus+chi+paga+consumatore+no_30861.php

Emmanuela Bertucci, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, consumatori, emergenza, euro, futuro, italia, misure, natura, parlamento, presidente del consiglio, soldi, soluzione

Info Emmanuela Bertucci

legale Aduc

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