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Coronavirus e noleggio auto a lungo termine: non è possibile la sospensione dei canoni

di Giulia Barsotti | 3 Maggio 2020

Si deve continuare a pagare il canone di noleggio di un autovettura anche se non è possibile utilizzarla a causa delle restrizioni alla circolazione imposte per contenere la diffusione del Coronavirus?
Innanzitutto, va precisato che il contratto di noleggio è quel particolare tipo di negozio giuridico per effetto del quale un soggetto, a fronte dell’utilizzo di un determinato bene mobile, di proprietà dell’altra parte contrattuale, si impegna al pagamento di una somma di denaro, detto canone.
Trattasi di una fattispecie molto diffusa nella prassi commerciale, ma per la cui disciplina ci si deve riferire necessariamente alle norme sulla locazione contenute agli artt. 1571 e ss. c.c., in quanto il termine “noleggio” è un termine atecnico, che non si ritrova tra le diverse figure contrattuali previste dal codice.
Applicando la disciplina sulla locazione, può intanto dirsi che il contratto di noleggio è quel contratto in forza del quale una parte (definita noleggiatore) si obbliga a far godere ad un’altra parte (definita noleggiante) una cosa mobile per un determinato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo. Il contratto di noleggio, dunque, non può che assimilarsi ad una locazione di beni mobili e di tale fattispecie ne assorbe tutti i tratti essenziali.
In particolare, è dall’esame di tale disciplina che vanno individuate le obbligazioni che sorgono in capo alle parti di questo contratto e così, ex art. art. 1575 del c.c., il noleggiatore ha l’obbligo per legge di: 1) consegnare al noleggiante il bene (l’autovettura), che ne costituisce l’oggetto, in buono stato di manutenzione; 2) mantenere anche successivamente il bene noleggiato in buono stato, affinché possa servire all’uso convenuto; 3) garantire il pacifico godimento all’uso del bene.
Nella situazione attuale, caratterizzata da un “fermo forzoso” del mezzo preso a noleggio, dovuto alle restrizioni alla libertà di circolazione e movimento, la parte locatrice (il noleggiante), di fatto, non è venuta meno ad alcuno degli obblighi suddetti, in quanto continua a garantirti il pacifico godimento del bene, così come il suo mantenimento in stato tale da servire all’uso convenuto.
E’ evidente quindi che la parte conduttrice, non avendo perso il possesso del bene e continuando a poterne godere in qualunque momento non può, purtroppo, ritenersi legittimata a sospendere il pagamento del canone pattuito (neppure temporaneamente), rischiando in tal modo di porsi nella posizione di parte inadempiente, con tutte le conseguenze che da tale inadempimento ne possono derivare, per legge e per contratto.
Alcune società di noleggio per far fronte a situazioni di questo tipo,  consentono il c.d. riadeguamento, ossia l’aggiornamento in più o in meno del pacchetto chilometrico a propria disposizione, ovviamente con relativo conguaglio.
Quindi, poichè la società di noleggio continua regolarmente ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, primo tra tutti quello di mantenerti il bene a disposizione, non è possibile reclamare alcun diritto alla sospensione del pagamento del canone contrattualmente convenuto, ma si avrà indubbiamente diritto ad un rimborso chilometrico se, al momento in cui l’auto verrà restituita, i chilometri percorsi risulteranno inferiori a quelli contrattualmente previsti.
Unico appiglio al quale attaccarsi nel fare eventuale ricorso per giustificare un ritardo nell’adempimento della propria prestazione (pagamento del canone) o una sospensione della stessa, potrebbe essere l’art. 91 del D.l. n. 18/2020, il quale dispone che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti…”
Sulla base di tale norma, viene consentito al debitore di invocare, a giustificazione di quel comportamento, che normalmente sarebbe qualificabile come inadempimento, la circostanza che lo stesso è dipeso dalla necessità di rispettare le misure di contenimento anti COVID-19, “imponendo” al giudice di tenere conto di tale circostanza in un eventuale giudizio promosso contro lo stesso debitore.
Ma si sa, si tratta di giudizi civili, aleatori per loro definizione.
E’ quindi consigliabile invitare eventualmente la parte locatrice (la società di leasing) ad una rinegoziazione del contratto di noleggio, mediante sottoscrizione di una clausola di sospensione concordata del pagamento del canone per il periodo di tempo interessato dalle misure restrittive.
Va però ben precisato che si tratta di un semplice tentativo e  che con molta probabilità non sarà accolto con favore dalla controparte, anche in considerazione del fatto che pure il mercato del noleggio auto a lungo termine sta pagando le conseguenze della situazione in cui ci troviamo.

Giulia Barsotti, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, disposizione, fini, mercato, misure, movimento, obbligazioni

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