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Cessazione contratti di energia elettrica e/o gas: nuovi termini di fatturazione e indennizzi automatici

di Rita Sabelli | 5 Giugno 2016

Dal 1 Giugno 2016 sono scsattati nuovi obblighi di fatturazione per i fornitori di gas ed energia elettrica relativamente a tutti i casi di chiusura della fornitura, intesa come cessazione del contratto tra utente e venditore per disattivazione, voltura, cambio del venditore stesso (1).

Le regole valgono sia per i venditori del mercato libero che per quelli del regime di maggior tutela, per i clienti connessi in bassa tensione (settore elettrico) o con consumi inferiori a 200.000 Smc/annui (settore gas), e si applicano a cessazioni successive al 31 Maggio 2016.

La novità principale è l’introduzione del termine di emissione della fattura di chiusura.
In tutti i casi di cessazione di un contratto di energia elettrica o gas (cambio venditore, disattivazione, voltura) il venditore uscente è obbligato ad inviare la fattura di chiusura entro sei settimane dalla cessazione stessa.

Più precisamente, la fattura dev’essere emessa:
– se in formato elettronico, entro il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane;
– in tutti gli altri casi (formato cartaceo), entro l’ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane.

La fattura deve essere emessa sulla base dei dati del consumo effettivo rilevati in occasione della cessazione e messi a disposizione dal distributore locale.
Se non sono disponibili questi dati può andar bene un’auto-lettura o al limite una stima; in questi casi però il venditore deve avvisare il cliente che la fattura non è quella di chiusura e che la stessa seguirà non appena saranno disponibili i dati relativi ai consumi effettivi.

Nella fattura di chiusura deve anche essere restituito il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente.

La prova del rispetto dei termini di invio è a carico del venditore che deve quindi registrare e archiviare la data di invio/spedizione postale della fattura.

L’altra novità, collegata, riguarda le procedure di utilizzo dell’auto-lettura del cliente.
In caso di cessazione per cambio venditore o voltura il cliente può effettuare auto-lettura:
– per utenze gas, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di cambio del venditore o al giorno della voltura.
– per le utenze elettriche, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di cambio di venditore o al giorno della voltura. Si parla ovviamente di utenze non dotate di contatore elettronico (quindi monorarie), per le quali il venditore deve mettere a disposizione almeno una modalità di raccolta dell’auto-lettura funzionale alle cessazioni e comunicare la presa in carico della stessa al massimo entro quattro giorni lavorativi.

L’auto-lettura va comunicata al venditore, quello uscente se ciò avviene prima del passaggio, quello entrante se comunicata dopo. Il venditore trasmette poi il dato al distributore locale per la sua validazione.

Il venditore è obbligato a informare i clienti di quanto sopra, ovvero della possibilità di comunicare auto-lettura, delle modalità e tempistiche per comunicarla e delle modalità di utilizzo della fattura.

In caso di cessazione per disattivazione (quindi senza cambio venditore), il dato relativo al consumo viene rilevato direttamente dal distributore locale che lo trasmette al venditore per la fatturazione.

Vengono anche introdotti indennizzi automatici in caso di ritardi nella fatturazione.
Nei casi di ritardo nell’invio o nell’emissione della fattura di chiusura il venditore è tenuto a riconoscere, nella stessa fattura, un indennizzo automatico pari a:
– 4 euro per ritardi fino a 10 giorni solari;
– 4 euro+2 euro ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

Al cliente spetta un indennizzo ulteriore di 35 euro anche nel caso di ritardo o inadempimenti del distributore locale (per l’invio dei dati sui consumi effettivi al venditore o per la loro validazione); in questi casi il venditore di energia elettrica o gas fa da tramite ed accredita l’indennizzo nella propria fattura di chiusura.

In futuro sono in arrivo altre novità.
Da Dicembre 2016 cambierà il concetto di “voltura”, attualmente intesa come “la variazione dell’intestazione del contratto di fornitura in essere per un punto di prelievo attivo di cui è titolare un cliente finale diverso dal cliente finale richiedente”(2), ovvero come il passaggio di un contratto da un utente ad un altro.
Dal 1/12/2016 la voltura significherà variazione della titolarità di un punto di prelievo o consegna, a prescindere dal fatto che il nuovo cliente erediti lo stesso contratto o ne stipuli uno nuovo (3).

Dal 2017 sarà invece introdotto l’obbligo di conciliazione anche per le controversie che riguardano forniture di energia elettrica e gas (4). La conciliazione, trattata dall’Autorità per l’energia ed il gas, dovrà essere attivata entro un anno dall’invio del reclamo insoddisfatto. L’insuccesso di questo tentativo obbligatorio diventerà passaggio obbligato per eventualmente rivolgersi ad un giudice.

(1) Delibera AEEG 100/2016
(2) Delibera AEEG 398/2014
(3) Delibera AEEG 102/2016
(4) Delibera AEEG 209/2016

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: disposizione, euro, futuro, giorni lavorativi, mercato, regime

Info Rita Sabelli

responsabile Aduc aggiornamento normativo

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