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Assimutuo Unicredit – Aviva: risultati positivi in Tribunale per i clienti

di Anna D'Antuono | 11 Ottobre 2020

Torniamo a parlare di “Assimutuo”, di cui ci ervamo già occupati nei mesi scorsi.
Si tratta di una particolare forma di prestito proposta a partire dalla metà del 1997 e fino a tutto il 2000 da Abbey National, che era in realtà un combinato tra il mutuo ed un prodotto assicurativo della Commercial Union, divenuta Aviva nel 2006, che a sua volta conteneva una copertura caso morte del debitore ed una componente di investimento. Lo schema prevedeva che il cliente pagasse ad Abbey la quota interessi del mutuo mentre la quota capitale alimentava il prodotto assicurativo. (1)

Abbey National ha abbandonato il mercato italiano ai primi del 2004 cedendo i mutui ad Unicredit Banca per la Casa (nel 2010 incorporata da Unicredit Banca), che da quel momento è subentrata nel rapporto coi clienti incamerando la quota interessi, mentre immutato è stato il rapporto con Commercial Union a parte il cambio della sua denominazione in Aviva.

Secondo il programma, al termine dei pagamenti delle rate il ricavato della polizza veniva erogato da Aviva ad Unicredit estinguendo la quota di capitale del mutuo ma, tra costo della copertura caso morte e soprattutto scarso rendimento del capitale investito, accade che al momento dell’estinzione, a scadenza o anticipata che sia, emerga per il cliente una davvero sgradita sorpresa con conseguente richiesta di forti somme di danaro per colmare il capitale che manca all’appello.

Non sono pochi i clienti interessati al caso, e per loro c’è una notizia positiva che giunge dal giudizio patrocinato in Tribunale a Roma.
Dopo una serie di proposte di rientro a rate senza interessi sempre respinte da una coppia di coniugi romani, a maggio 2019 Unicredit notificava loro un precetto per 44.971 euro a fronte di un residuo di mutuo di 37.990 euro. (2)
Su loro mandato, proponevo tempestiva opposizione, basata su motivi di diritto e di fatto, chiedendo innanzitutto la sospensione dell’esecutività del precetto.
Lo scorso 31 agosto la IV Sezione Civile del Tribunale di Roma ha emanato un’Ordinanza (3) con cui sospende l’efficacia del titolo esecutivo.

Molto interessanti sono le motivazioni, che vanno oltre la sola immediata esecutività negata. Il Giudice considera favorevoli ai clienti non pochi punti anche riguardo l’addebito delle somme. Vediamole una ad una.

– I mutuatari di Abbey National hanno stipulato a tutela del mutuo un contratto di assicurazione collegato alla convenzione con la Commercial Union Life, ora Aviva, abbinando un contratto di capitalizzazione a premio unico ricorrente ed un’assicurazione temporanea caso morte a capitale ed a premio annui costanti.

– Il contratto, come previsto espressamente dalle norme contrattuali, costituisce una garanzia per il rimborso del capitale erogato. Alla banca per la quota capitale del mutuo, ai clienti per l’eccedenza.

– Nelle condizioni speciali per le operazioni di capitalizzazione del contratto, la compagnia assicuratrice garantisce alla scadenza contrattuale la corresponsione del cumulo dei capitali e il capitale complessivamente garantito alla scadenza è pari al cumulo dei capitali garantiti a fronte dei singoli premi versati e rivalutati annualmente.

– Alla disamina, seppure in fase sommaria, di tutti gli elementi contrattuali non sembrano emergere ulteriori obblighi a carico dei mutuatari oltre a quelli derivanti dal contratto di mutuo, ai quali essi hanno regolarmente adempiuto col versamento di tutte le rate previste, né elementi di alea contrattuale derivante dall’assunzione di eventuali rischi collegati al contratto di assicurazione. Anzi, la stipula del contratto di assicurazione ha costituito una garanzia in favore della banca mutuante per il rimborso del capitale erogato, mentre nei confronti dei mutuanti al più agli stessi sarebbe spettata l’eventuale differenza in eccesso

– L’eventuale rischio di una differenza in difetto rimane a carico della compagnia assicuratrice.

La prossima udienza si terrà il prossimo 30 novembre, quando verranno precisate le conclusioni per conto dei coniugi assistiti.
Intanto anche la Vigilanza è in movimento. Sempre sollecitata da Aduc, la Banca d’Italia ha comunicato di essere già al lavoro sul caso e di non poter dire altro per via del segreto d’ufficio.

La risposta dell’Ivass di aver avviato i necessari approfondimenti vuol dire, nel linguaggio della Vigilanza, che stanno prendendo in considerazione l’idea di valutare la legittimità del contratto e dei modi in cui è stato collocato alla clientela.


1 – https://investire.aduc.it/editoriale/mutui+unicredit+assimutuo+ex+abbey+national+italia_26615.php
2 – https://investire.aduc.it/articolo/assimutuo+unicredit+clienti+si+oppongono_30828.php
3 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2020/ordinanza.jpg


Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc

Pubblicato in : Tutela e diritti - A cura di ADUCTag: aduc, assunzione, capitali, euro, italia, lavoro, mercato, mercato italiano, movimento, notizia, opposizione, roma, unicredit

Info Anna D’Antuono

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