No … quando si parla di lavavetri, è troppo facile pensare a Firenze e alla “guerra” dichiarata, a suon di ordinanze comunali e con tanto di possibilità di denuncia e arresto, dall’ allora assessore alla sicurezza Graziano Cioni.
Questa volta, a distanza di poco meno di otto anni dalle vicende fiorentine che poi salirono agli onori delle cronache nazionali, a occuparsene è stata la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite, la n.13568/2015! E se ne è occupata in relazione a un possibile danno esistenziale derivante all’automobilista dall’ansia e dal disagio causati dalla presenza dei lavavetri in prossimità dei semafori!
Ma andiamo per ordine , partendo dai fatti che hanno portato a una tale pronuncia.
Un automobilista di Udine ha sollevato la questione dinanzi al locale Giudice di Pace, chiedendo la condanna del Comune al risarcimento del “danno esistenziale”, quantificato in via equitativa in euro 2.500, che ha affermato di aver patito quale “cittadino automobilista circolante e fruitore delle strade pubbliche”.
I motivi? Con espressioni colorite e che a dire il vero suscitano un po’ di ilarità, il risarcimento –secondo l’automobilista- gli sarebbe dovuto per il disagio e l’ansia che derivanti dalla “pratica di pedoni ben vestiti e ben pasciuti, anche deambulanti con stampella/e, muniti di cartello, marsupio e berretto” che, all’altezza dell’impianto semaforico esistente all’incrocio (omissis), da oltre un anno erano soliti chiedere denaro agli automobilisti.
A tal fine, l’automobilista stressato ha addebitato al Comune quale ente proprietario della strada di non avere adottato, ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade), misure idonee ad impedire o far cessare questi comportamenti “molesti”, oltre che “pericolosi per la circolazione”.
Infatti i “pedoni che domandano (con insistenza) soldi sulla strada comunale” sono equiparabili “al tronco caduto sull’asfalto e perciò […] fuori posto rispetto al diritto di circolare dell’automobilista ricorrente”, sicché il Comune sarebbe “tenuto alla materiale attività di sgombero della carreggiata da tali pericoli/insidie per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico”.
La doglianza dell’automobilista udinese non ha avuto buona sorte né presso il Giudice di Pace né presso il Tribunale al quale era stato rivolto appello e neanche presso la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, ha emesso sentenza resa pubblica qualche giorno fa, il 2 luglio: questo però non perché sia stata esclusa la sussistenza di un possibile danno esistenziale ma solo perché il percorso giudiziario intrapreso non è stato quello giusto sotto il profilo della competenza dei giudici cui il cittadino stesso si era rivolto.
Confermando la posizione dei primi due Giudici, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che, nell’ ipotesi lamentata dall’ automobilista, non può essere ritenuto operante l’obbligo di pulizia delle strade che grava sull’Ente proprietario delle stesse, ma semmai quello di ostacolare con apposite misure l’attività di chi mendica.
L’eventuale danno subito dall’ansioso automobilista, quindi, non deriverebbe dall’omessa custodia della strada da parte del Comune quale Ente proprietario, quanto dalla mancata adozione – da parte del Comune stesso- di appropriati poteri autoritativi.
Ne deriva quindi – ha disposto la Corte – che dovrà essere la giustizia amministrativa a pronunciarsi sulla questione.
Insomma spetterà al TAR stabilire se e quali danni esistenziali possono derivare al cittadino fruitore di strade pubbliche dall’ansia e dal disagio causati dalla presenza dei lavavetri in prossimità di incroci e semafori.
Cosa si intende per danno esistenziale?
La stessa Corte di Cassazione lo ha chiarito più volte e, semplificando di molto, lo possiamo intendere come quello relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane: una categoria quindi i cui confini non sono ben definiti, potenzialmente destinati invece a ricomprendere una gamma variegata di ipotesi e fattispecie.
E proprio per questa duttilità della fattispecie, al cittadino contribuente viene in mente un’ idea: vuoi vedere che allora, nella categoria, potrà trovare spazio, prima o dopo, anche il danno da ansia per balzelli imprevisti e imprevedibili? Non sono questi assimilabili al “tronco caduto sull’asfalto” di cui parlava l’automobilista?
Vediamo l’ultima gabella inaspettata piovuta proprio sui fiorentini. La neonata Città metropolitana di Firenze, subentrata alla defunta Provincia, ha approvato il 9 luglio il Bilancio di previsione 2015-2017: investimenti per strade e scuole sono le priorità assolute.
Benissimo! Ma per fare fronte a tali urgenze si rende necessario –è stato detto- un aumento della RC auto e della Tariffa Igiene Ambientale. Dalla Rc auto, con un aumento percentuale del 5,5 per cento, la Città Metropolitana si aspetta un gettito di 7 milioni di euro sul 2015. Dalla Tia invece, con l’aumento del 2 per cento, un gettito di due milioni di euro.
Questo però è un argomento ben lontano da quello da cui siamo partiti e meriterebbe uno spazio tutto suo!

Lascia un commento