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Effetti della sentenza abrogativa del porcellum

di Angelo Giubileo | 9 Dicembre 2013

Sarebbe possibile andare al voto mediante la sopravvivenza o reviviscenza, tecnicamente, di norme preesistenti al porcellum?

porcellumporcellum

La Corte Costituzionale ha comunicato con nota di aver “dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 (cosiddetto porcellum) che prevedono l’assegnazione di uno (specifico) premio di maggioranza e che “non consentono all’elettore di esprimere una preferenza”. Inoltre, ha anche comunicato che le motivazioni della decisione “saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici”, secondo quanto stabilisce l’art. 136 comma 1 della Costituzione, laddove è scritto che “la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.

In attesa della pubblicazione della sentenza e delle motivazioni che saranno in essa esplicitate, quali conseguenze è possibile attribuire al pronunciamento della Corte?

Innanzitutto, la comunicazione della Corte risolve esplicitamente uno dei dubbi pur sorti nell’immediato circa la legittimità dell’attuale Parlamento, che è confermata ad ogni effetto di legge precedente alla stessa dichiarazione d’incostituzionalità, in quanto la nota dice anche espressamente che “resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali…”, e quindi a seguito della pronuncia è da ritenersi esclusa ogni ipotesi di decadenza.

Altro dubbio, emerso nell’immediato, è se – con la pubblicazione della sentenza ed in assenza di una nuova disposizione di legge – si possa andare al voto mediante la sopravvivenza o reviviscenza di norme preesistenti al porcellum.

Siffatta questione merita senz’altro un maggiore approfondimento, che non può prescindere dalla lettura della sentenza, e tuttavia, in attesa della pubblicazione, è possibile svolgere una serie di considerazioni che ritengo comunque puntuali.

Nella configurazione testuale (disposizione) dell’art. 136 comma 1 citato, la Corte Costituzionale sembra assumere il ruolo e la funzione giuridica propria del “legislatore negativo” di kelseniana memoria, ovvero sembrerebbe che il giudice costituzionale debba in ogni caso limitarsi ad abrogare una norma (che deriva dall’interpretazione della disposizione e quindi ne rende effettiva la validità) senza avere il potere, che deve essere riconosciuto dall’ordinamento giuridico di appartenenza, di risolvere il caso di specie evitando che l’annullamento produca quale effetto un vuoto normativo.

Almeno a partire dalla sentenza n. 190 del 1970, peraltro in materia penale,  la giurisprudenza della Corte Costituzionale dimostra costantemente che le sentenze possono essere anche del tipo “additive”. Dalla distinzione interpretativa tra disposizione e norma emerge infatti la possibilità che il giudice costituzionale possa legiferare “a rime obbligate” (Vezio Crisafulli). Ovvero, potremmo dire che il giudice sia chiamato a risolvere il caso di specie, in conseguenza dell’abrogazione e quindi di un vuoto legislativo, ma nell’ambito di un ordinamento costituzionale che consente comunque d’individuare una soluzione necessaria.

Nel caso in esame, dunque, sarebbe possibile andare al voto mediante la sopravvivenza o reviviscenza, tecnicamente, di norme preesistenti al porcellum?

Prima di cercare di rispondere all’interrogativo, necessita almeno un’altra premessa. Attendere la pubblicazione della sentenza significa comunque tenere conto di quanto dispone l’art. 27 della legge n. 87/1953, in materia di costituzione e funzionamento della Corte Costituzionale, laddove è espressamente riportato che la Corte Costituzionale “nei limiti dell’impugnazione … dichiara altresì quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata”.

Quel che invece si può già escludere è che il pronunciamento della Corte possa far rivivere il mattarellum:  almeno in considerazione del fatto che quel sistema di voto, nella sua interezza, non prevedeva l’espressione di una preferenza da parte dell’elettore. Ma, anche a tale proposito, occorre aggiungere altro.

In materia di legge elettorale, la giurisprudenza della stessa Corte sembrava avesse confermato un principio, e quindi una norma di carattere almeno generale, in base al quale poter disporre, in ogni tempo, di una normativa operante (sentenze nn. 32/93, 13/99, 15/2008). Più di recente, invece, sempre la Corte è intervenuta prima con la sentenza n. 28 del 2011, nella quale peraltro è argomentato, con riferimento all’allora caso di specie, che “all’abrogazione referendaria non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate dalla legge oggetto di referendum …”; e infine, con la sentenza n. 13 del 2012, che ha dichiarato l’inammissibilità di richieste di referendum popolare per l’abrogazione di norme riguardanti il porcellum.

In quest’ultima sentenza, in particolare è così argomentato: “La tesi della reviviscenza di disposizioni a seguito di abrogazione referendaria non può essere accolta, perché si fonda su una visione «stratificata» dell’ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove fosse seguita tale tesi, l’abrogazione, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto; principio che è essenziale per il sistema delle fonti e che, in materia elettorale, è «di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico» (sentenza n. 422 del 1995)”.

In definitiva, sembra proprio che l’iniziativa di riforma della legge elettorale competa ora al legislatore.

Pubblicato in : Metamorfosi

Info Angelo Giubileo

Angelo Giubileo (Torchiara, Salerno, Italy 1 aprile 1965), filosofo, giornalista e scrittore.
Già cultore della materia presso le cattedre di “Filosofia del diritto”, “Teoria dell’interpretazione” e “Logica giuridica” all’Università degli Studi di Salerno (aa.aa. 2000-2003).
Autore di numerosi saggi e articoli, pubblicati in Italia e all’estero.
In qualità di redattore:
– dal 2007 collabora con “Pensalibero” (Vicedirettore dal 2016 al 2023);
– dal 2016 collabora con “Il Quotidiano di Salerno”;
– dal 2018 al 2022 ha collaborato con “Antiche Curiosità” e la rivista “Destrutturalismo”;
– dal 2018 al 2023 ha collaborato con “Asino Rosso”;
– dal 2019 collabora con il “Nuovo Giornale Nazionale”;
– dal 2024 collabora con “PaeseRoma”;
– dal 2025 collabora con il movimento poetico-artistico d’avanguardia “DinAnimismo”.
Tra i saggi, si segnalano: “Scritti politico-liberali” (2016), “Pensioni: modello cileno per l’Italia?” (AA.VV. 2018), “L’essere e il nulla nell’era della tecnica” (2018), “La Macchina del tempo” in “TDay” (AA.VV. 2019), “L’alba del Mondo Nuovo” (2020), “Da Parmenide a Heidegger e ritorno” (2023), “Tutto è eterno” (2024); tutti disponibili in qualsiasi store.
Nel 2022 è stato cofirmatario dell’appello “Per una nuova bandiera euro-nazionale” pubblicato su Le Journal du Dimanche. In quanto autore dell’articolo “L’essere oltre la profezia”, pubblicato in “Dell’anno 2100” (AA.VV. 2023), è stato citato da Günter Berghaus nel suo periodico catalogo “A bibliography of Publications on Futurism” (2023). Nel 2025, è stato autore della prefazione “Il volo” alla versione italiana del saggio “Meccanica irrazionale” del fisico transumanista Giulio Prisco.

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