Quello che sta andando in scena in Italia è una sorta di “psicodramma collettivo”, dopo la condanna definitiva di Silvio Berlusconi. Ma è corretta la verifica della possibile incostituzionalità della “Legge-Severino”.

In una Nazione a democrazia avanzata come la nostra ciò non dovrebbe avvenire. Infatti, rispetto alla vicenda giudiziaria del leader del Pdl due sono i profili giuridici che appaiono in un sistema liberaldemocratico imprescindibili.
Il primo attiene all’ulteriore diritto alla difesa del Cavaliere oltre la sentenza in giudicato, con l’eventuale sussistenza della ricorribilità alla Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, in specie per l’eventuale configurabilità della violazione del diritto alla difesa dell’imputato. Fermo restando che in ordine all’applicazione della sentenza, è corretta la verifica della possibile incostituzionalità della “Legge-Severino”, che appare non esente da vizi, circa la sua retroattività in materia di incandidabilità.
Il secondo profilo giuridico invece, riguarda l’invocazione di una sorta di guarentigia politica per Berlusconi, uno status legale speciale rispetto ai comuni cittadini in conseguenza della funzione esercitata non di eletto dal popolo al Senato della Repubblica, ma di leader di un grande partito nazionale, talché egli non può espiare la pena né decadere dal suo mandato parlamentare per rispettare il voto e il mandato politico conferitigli dai suoi elettori.
In verità, tale rivendicazione appare un aggiornamento del principio del legibus solutus codificato dal giureconsulto romano del II-III secolo d.c. Ulpiano, “princeps legibus solutus est” (il principe è svincolato dalle leggi), che caratterizzava i sistemi aristocratici primigeni, distanti dalle “debolezze democratiche e dalle istanze egualitarie”. Il filosofo e giurista francese Jean Bodin, nei Sei libri della repubblica del 1576, fornì l’interpretazione classica del potere assoluto come potere esercitato dal monarca senza limite alcuno (salvo quelli derivanti dalla legge divina e da quella naturale) e come sovranità legislativa indivisibile.
Naturalmente il richiamo a tale visione delle Istituzioni e della politica appare improponibile in un sistema democratico come il nostro, in cui il diritto e la politica sono indivisibili, con la seconda sempre sotto la Costituzione e le leggi per garantire l’uguaglianza dei cittadini di fronte all’ordinamento giuridico e alla giurisdizione, principi non negoziabili e, quindi, non oggetto di “lodi” e arbitrati.

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