18 dic 2011

Diritti dei Figli: gli Psicologi per la Bigenitorialità.

L”ordine Nazionale degli Psicologi giorni fa si è espresso in modo estremamente chiaro e definitivo sulla violazione della legge 54/2006 di affidamento condiviso e quindi della conseguente violazione dell’uguaglianza dei cittadini (art.3 Costituzione Italiana, a discapito dei padri) della conseguente violazione del principio della bi-genitorialità (art.18 Convenzione ONU 1989 a discapito dei figli e della loro sana evoluzione).

- passaggio dalla dichiarazione: “Analisi Critica dell’applicazione attuale dell’Affidamento Condiviso. Introduzione. La legge 54/2006 prevede che l’affidamento sia, di regola, disposto a favore di entrambi i genitori, mentre l’affidamento all’uno o all’altro genitore rappresenti un’eccezione. [..] Purtroppo i casi in cui c’è aderenza sono molto più limitati di quelli in cui si mantiene il vecchio modello. Pertanto sono da distinguere tutte quelle situazioni di vita quotidiana in cui la norma è applicata con rigore (principio della bigenitorialità = riferimento al nucleo allevante) e quelle situazioni in cui la norma è applicata secondo il principio del genitore “prevalente”, introducendo il termine “collocatario” che non è coerente con il principio ispiratore della norma, e che è stato introdotto nella giurisprudenza italiana per mantenere nella sostanza il vecchio modello dell’affidamento esclusivo.

Data quindi la totale inidoneità al fine della salute dei figli di un modello che preveda che un solo genitore (quello collocatario o prevalente) sia il permanente punto di riferimento dei figli [..] mentre l’altro si limita ad erogargli il denaro avendo con i figli solo sporadici contatti, in linea generale, le modifiche del disegno di legge DDL 2454 non fanno altro che promuovere la possibilità che il principio della bi-genitorialità (nucleo allevante) non resti un mero principio, ma si inserisca nelle trame della vita quotidiana come applicazione rigorosa del principio stesso, tale da mantenere il processo evolutivo quale “processo”, appunto, e non “fatto”, cioè tale da mantenere sempre aperta la possibilità che su questo processo, incerto nel suo incedere, si possa inserire non solamente UN genitore, ma il nucleo allevante, cioè ciò che mantiene un assetto di terzietà.

Nel bilancio complessivo della salute del figlio certamente è per lui meno di sacrificio perdere un po’ di tempo a frequentare due case che non perdere la possibilità di avere un riferimento in entrambi i genitori.

[..poi riguardo al DDL 2454 che introduce “frequentazioni paritetiche” per ciascun genitore] – Riteniamo quindi che l’introduzione del concetto di pariteticità vada opportunamente a promuovere l’applicazione del principio della bi-genitorialità come riferimento per l’assetto familiare [..] in modo da poter escludere nell’applicazione della norma la distinzione tra genitore connotato come “prevalente” o “collocatario” e genitore connotato quindi come “marginale/periferico” o “non collocatario”.

[..dopo una parte a favore del doppio domicilio per il minore, cioè della pari dignità per la casa del padre come per quella della madre, l’ordine riporta alcuni dati sui danni da assenza paterna e monogenitorialità] – [..] Lo studio di Anna Sarkadi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid, Sven Bremberg (Anna Sarkadi et alt., “Fathers’ involvement and children’s developmental outcomes.” Acta Pediatrica 2008, 97/2) mette in evidenza come il coinvolgimento paterno – inteso come tempo di coabitazione, impegno e responsabilità  -abbia influenze positive sullo sviluppo della prole. Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi longitudinali, svolti in 4 continenti diversi. La conclusione è che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo [..] diminuisce la delinquenza giovanile e riduce la frequenza di problemi connotati come “comportamentali”.

Per ulteriori dati, studi e ricerche internazionali e approfondite sull’assenza paterna:
http://www.infanzia-adolescenza.info

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